Art. 5 
 
        Prova valutativa e pubblicita' della seduta di esame 
 
    1. La prova di valutazione consiste in un colloquio orale,  della
durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente
sul diritto civile  sostanziale  e  processuale  ovvero  sul  diritto
penale sostanziale e processuale,  in  base  al  settore  in  cui  il
candidato  attualmente  esercita,  in  via   esclusiva   o   comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. 
    2. L'esame  e'  pubblico.  Il  colloquio  orale  si  svolge  alla
presenza della Commissione, del candidato e del segretario.