Art. 7 
 
            Adempimenti delle Commissioni di valutazione 
 
    1. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto  del
provvedimento con la quale e' stata nominata  e  di  tutti  gli  atti
relativi alla presente procedura; i componenti della  Commissione  di
valutazione, presa visione  dell'elenco  dei  magistrati  onorari  da
valutare, sottoscrivono la dichiarazione [allegato  6],  allegata  al
verbale, che non sussistono situazioni di incompatibilita'  ai  sensi
del comma 6 del precedente articolo. 
    2. Il presidente di ciascuna  Commissione,  in  seduta  pubblica,
procede al sorteggio estraendo a sorte la lettera  dell'alfabeto  che
determinera' l'ordine di svolgimento della prova  orale,  sulla  base
dell'elenco  alfabetico  dei  candidati  ammessi  alla  procedura  di
valutazione consegnato alla Commissione. 
    3. Terminata la fase  di  sorteggio  e  predisposto  il  relativo
calendario, ciascuna Commissione indica al  candidato  il  luogo,  la
data e l'ora  di  svolgimento  della  prova,  mediante  comunicazione
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione. 
    4. Il colloquio orale, della durata  massima  di  trenta  minuti,
sara' relativo  ad  un  caso  pratico  vertente  sul  diritto  civile
sostanziale e processuale ovvero sul  diritto  penale  sostanziale  e
processuale, in base al  settore  in  cui  il  candidato  attualmente
esercita,  in  via  esclusiva  o  comunque  prevalente,  le  funzioni
giurisdizionali  onorarie.  Immediatamente   prima   dell'inizio   di
ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano quali siano i
casi pratici da porre ai singoli candidati. I casi sono formulati  in
numero doppio rispetto a quello  dei  candidati  da  esaminare  nella
seduta. A ciascun candidato il caso oggetto del colloquio e' proposto
previa sua estrazione a sorte. 
    5. La Commissione procede alla valutazione del candidato seguendo
i seguenti criteri: a) capacita' di analisi e comprensione  del  caso
sottoposto; b) capacita' di applicare  al  caso  in  esame  le  norme
sostanziali e procedurali di riferimento; c) preparazione giuridica e
grado  di  chiarezza  e  completezza  espositiva;  d)   chiarezza   e
padronanza  lessicale  e  semantica,  con  specifico  riferimento  al
linguaggio tecnico - giuridico. Terminata la fase  del  colloquio  di
ciascun candidato la Commissione esprime il giudizio di cui  all'art.
29  del  decreto  legislativo  n.  116  del  2017,  provvedendo  alla
compilazione della relativa scheda di valutazione [allegato 5]. 
    6. Delle singole sedute della Commissione viene redatto  apposito
verbale [Allegato 1] in cui dovra'  essere  indicato  il  numero  dei
magistrati onorari  esaminati  [allegato  2],  il  numero  di  quelli
dichiarati  idonei  [allegato  3],  il  numero  di  quelli   valutati
negativamente [allegato 4].