Art. 7 Adempimenti delle Commissioni di valutazione 1. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto del provvedimento con la quale e' stata nominata e di tutti gli atti relativi alla presente procedura; i componenti della Commissione di valutazione, presa visione dell'elenco dei magistrati onorari da valutare, sottoscrivono la dichiarazione [allegato 6], allegata al verbale, che non sussistono situazioni di incompatibilita' ai sensi del comma 6 del precedente articolo. 2. Il presidente di ciascuna Commissione, in seduta pubblica, procede al sorteggio estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto che determinera' l'ordine di svolgimento della prova orale, sulla base dell'elenco alfabetico dei candidati ammessi alla procedura di valutazione consegnato alla Commissione. 3. Terminata la fase di sorteggio e predisposto il relativo calendario, ciascuna Commissione indica al candidato il luogo, la data e l'ora di svolgimento della prova, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. 4. Il colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, sara' relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato attualmente esercita, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano quali siano i casi pratici da porre ai singoli candidati. I casi sono formulati in numero doppio rispetto a quello dei candidati da esaminare nella seduta. A ciascun candidato il caso oggetto del colloquio e' proposto previa sua estrazione a sorte. 5. La Commissione procede alla valutazione del candidato seguendo i seguenti criteri: a) capacita' di analisi e comprensione del caso sottoposto; b) capacita' di applicare al caso in esame le norme sostanziali e procedurali di riferimento; c) preparazione giuridica e grado di chiarezza e completezza espositiva; d) chiarezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico - giuridico. Terminata la fase del colloquio di ciascun candidato la Commissione esprime il giudizio di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, provvedendo alla compilazione della relativa scheda di valutazione [allegato 5]. 6. Delle singole sedute della Commissione viene redatto apposito verbale [Allegato 1] in cui dovra' essere indicato il numero dei magistrati onorari esaminati [allegato 2], il numero di quelli dichiarati idonei [allegato 3], il numero di quelli valutati negativamente [allegato 4].