Art. 8 
 
Provvedimenti  del  Consiglio  superiore  della  magistratura  e  del
                      Ministero della giustizia 
 
    1.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  acquisito  il
giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 6,
delibera sulla domanda di conferma. 
    2.  La  delibera  di  conferma  del  Consiglio  superiore   della
magistratura e'  comunicata  al  Ministro  della  giustizia  che  con
decreto dispone la conferma nell' incarico del magistrato onorario. 
    3. Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del
suddetto decreto del Ministro della giustizia il magistrato  onorario
deve optare per il regime di esclusivita' o  non  esclusivita'  delle
funzioni onorarie, ai  sensi  dell'art.  29,  comma  6,  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
    4. In caso di mancata  conferma,  i  magistrati  onorari  cessano
dall'incarico  dal   momento   della   comunicazione   del   relativo
provvedimento del Consiglio superiore della magistratura. 
    5. Gli Uffici  giudiziari  interessati  comunicano  al  Ministero
della  giustizia  e  al  Consiglio   superiore   della   magistratura
l'avvenuta cessazione dalle  funzioni  del  magistrato  onorario  non
confermato nell'incarico.