Art. 9 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai magistrati onorari sono  raccolti
e trattati ai sensi del Regolamento europeo  (UE)  n.  2016/679,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto  legislativo
10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le  finalita'
e le procedure di conferma per la formazione  di  un  contingente  ad
esaurimento dei  magistrati  onorari.  I  dati  cosi'  raccolti  sono
trattati dal Tribunale, dal Consiglio superiore della magistratura  e
dal Ministero della giustizia. 
    2. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della partecipazione alla presente procedura di conferma. 
    3. I dati  forniti  possono  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  e  ai  soggetti  interessati  dalla   procedura   di
conferma. 
    4. Ciascun magistrato onorario ha il diritto di accedere ai  dati
che lo riguardano,  di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi illegittimi. 
    5. Il Consiglio superiore della magistratura nonche' i Presidenti
dei Tribunali sono responsabili del trattamento  dei  dati  personali
raccolti. 
      Roma, 8 giugno 2023 
 
                                                  Il Ministro: Nordio 
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Avvertenza: 
    Gli allegati, facenti parte integrante del presente decreto, sono
stati resi noti mediante pubblicazione integrale sul  sito  ufficiale
del Ministero della giustizia.