Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Alla sessione d'esame sono ammessi  i  candidati  geometri  in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore  di  geometra
conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario
o legalmente riconosciuto, oppure in possesso del  diploma  afferente
al  settore  «Tecnologico»,  indirizzo   «Costruzioni,   ambiente   e
territorio» di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88 che, alla data di presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto,
ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di  cui  al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e
il Ministro dell'economia e delle finanze del  12  ottobre  2015.  La
durata e le modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  di  cui  alla
presente lettera A si  osservano,  per  l'eventuale  periodo  residuo
necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche  per  coloro  i
quali hanno iniziato ma non terminato entro  il  15  agosto  2012  il
tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e  C,
di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio  si  considera
completato per i soggetti che, pur  non  avendo  completato  il  loro
tirocinio nella misura prevista dal previgente  ordinamento,  abbiano
maturato il nuovo termine  (diciotto  mesi)  introdotto  con  effetto
retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate  fra  gli  ordini  o
collegi, le universita', con gli Istituti di istruzione secondaria  o
con gli enti che svolgono attivita'  di  formazione  professionale  o
tecnica superiore ai sensi dell'art. 6,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo  le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un geometra, un architetto  o  un  ingegnere
civile, iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da  almeno  un
quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 marzo  1985,
n. 75; il periodo di pratica si considera completato per  i  soggetti
che, pur  non  avendo  completato  il  loro  tirocinio  nella  misura
biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012,
abbiano  comunque  maturato  il  nuovo   termine   (diciotto   mesi),
introdotto con effetto  retroattivo  ed  immediato  dall'art.  6  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      D - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  il  periodo
almeno quinquennale di attivita' tecnica  subordinata,  anche  al  di
fuori di uno studio professionale, ai sensi  dell'art.  2,  comma  2,
della legge 7 marzo 1985, n. 75;  il  periodo  di  attivita'  tecnico
subordinata si considera completato  per  i  soggetti  che,  pur  non
avendo completato il periodo nella  misura  prevista  dal  previgente
ordinamento entro il  15  agosto  2012,  abbiano  maturato  il  nuovo
termine  (diciotto  mesi),  introdotto  con  effetto  retroattivo  ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della  Repubblica  7
agosto 2012, n. 137; 
      E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio
2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi  coerenti  con
le attivita'  libero  professionali  previste  dall'albo.  I  collegi
provinciali  dei  geometri  e  dei  geometri  laureati  accertano  la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi  dell'ammissione  alla  sessione  d'esame,  sono
tempestivamente notificati agli interessati; 
      F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del  presente  articolo,  del  diploma  rilasciato  dagli  Istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di  cui  al  Capo  II  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25  gennaio  2008,  purche'  il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio  di  sei
mesi  coerente  con  le  attivita'  libero   professionali   previste
dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base  a
criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,   motivati
giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione alla  sessione  d'esame,
sono tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esame  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esame, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e  non  oltre  il  giorno  antecedente  la  prova  d'esame.  Il
collegio, effettuate  le  verifiche  di  competenza,  provvedera'  ad
inviare in tempo utile alle commissioni  d'esame  il  certificato  di
compiuta pratica.