Art. 6 Modalita' di presentazione della domanda di ammissione - termine - esclusioni 1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione alla sessione d'esame, unitamente ai documenti di cui all'art. 5, al collegio di appartenenza, il quale provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza secondo una delle seguenti modalita': a. tramite posta elettronica certificata - pec (fa fede la stampa che documenta l'inoltro della pec); b. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione). 2. Non sono ammessi alla prova d'esame i candidati che abbiano spedito la domanda di ammissione corredata dai documenti di cui all'art. 5 oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 4. A norma dell'art. 13 del regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento della prova, le commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l'annullamento della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.