Art. 6 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
                di ammissione - termine - esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione alla sessione
d'esame, unitamente ai documenti di cui all'art. 5,  al  collegio  di
appartenenza,  il  quale  provvedera'   agli   adempimenti   previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire  al
collegio di appartenenza secondo una delle seguenti modalita': 
      a. tramite posta elettronica certificata  -  pec  (fa  fede  la
stampa che documenta l'inoltro della pec); 
      b. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione). 
    2. Non sono ammessi alla prova d'esame i  candidati  che  abbiano
spedito la domanda di  ammissione  corredata  dai  documenti  di  cui
all'art. 5 oltre il termine di scadenza stabilito  quale  ne  sia  la
causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 
    3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    4.  A  norma  dell'art.  13  del   regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o  la  irregolare  documentazione  di  uno  dei  requisiti   indicati
nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o comportamenti contrari alle  norme  relative  ai  doveri  dei
candidati  durante  lo  svolgimento  della  prova,   le   commissioni
esaminatrici dispongono, con provvedimento  motivato,  l'annullamento
della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.