Art. 7 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, entro e non oltre i successivi quaranta  giorni,  i  collegi
provinciali o territoriali verificano la  regolarita'  delle  domande
ricevute  ed  utilmente   prodotte   e,   compiuto   ogni   opportuno
accertamento di competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione e
del merito,  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo: dgosv@postacert.istruzione.it: 
      a. il numero dei candidati in possesso dei requisiti,  ai  fini
della determinazione del numero delle  commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia
pervenuta alcuna domanda; 
      b. un unico elenco nominativo, in ordine alfabetico e  numerico
dei candidati ammessi a sostenere  la  prova  d'esame,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  commissioni.  I
collegi provvedono a formare detti elenchi previo puntuale  controllo
(articoli 71 e 72 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000), delle dichiarazioni sostitutive rese dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
registro dei praticanti sia al possesso di uno dei requisiti  di  cui
all'art. 2. 
    2. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera b),  vengono  indicati,
per ciascun candidato: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il titolo di studio; 
      d) il requisito di ammissione posseduto, di cui all'art. 2,  da
indicare con la lettera corrispondente. 
    3. Nell'elenco di cui al comma  1,  lettera  b),  vanno  indicati
anche i nominativi dei candidati con requisiti di  ammissione  ancora
in corso di maturazione, a fianco dei quali deve essere apposta anche
la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data  prevista
di acquisizione che, ai sensi dell'art. 2, non puo' essere successiva
al giorno antecedente la prova d'esame. 
    4. In calce all'elenco di cui al comma 1, lettera  b),  datato  e
sottoscritto dal presidente del  collegio,  deve  essere  apposta  da
parte  di  quest'ultimo  attestazione  di  avvenuta  verifica   della
regolarita'  delle  domande  ricevute  e  di   compimento   di   ogni
accertamento di competenza. 
    5. Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma 1, lettera b),
deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'istruzione e
del merito per gli adempimenti di competenza, tramite le modalita' di
cui sopra. 
    6. Ogni collegio/ordine territoriale, il giorno dell'insediamento
della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione  degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per
via  telematica,  ai  presidenti  ed  agli  altri  componenti   della
commissione, ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'ammissione agli esami stessi.