Art. 7 Adempimenti dei collegi 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, i collegi provinciali o territoriali verificano la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: dgosv@postacert.istruzione.it: a. il numero dei candidati in possesso dei requisiti, ai fini della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda; b. un unico elenco nominativo, in ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere la prova d'esame, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti sia al possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2. 2. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera b), vengono indicati, per ciascun candidato: a) il cognome e il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) il titolo di studio; d) il requisito di ammissione posseduto, di cui all'art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. 3. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera b), vanno indicati anche i nominativi dei candidati con requisiti di ammissione ancora in corso di maturazione, a fianco dei quali deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che, ai sensi dell'art. 2, non puo' essere successiva al giorno antecedente la prova d'esame. 4. In calce all'elenco di cui al comma 1, lettera b), datato e sottoscritto dal presidente del collegio, deve essere apposta da parte di quest'ultimo attestazione di avvenuta verifica della regolarita' delle domande ricevute e di compimento di ogni accertamento di competenza. 5. Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma 1, lettera b), deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'istruzione e del merito per gli adempimenti di competenza, tramite le modalita' di cui sopra. 6. Ogni collegio/ordine territoriale, il giorno dell'insediamento della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione degli eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica, ai presidenti ed agli altri componenti della commissione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami stessi.