Art. 8 
 
                Adempimenti degli Istituti scolastici 
 
    1. Con comunicazione della Direzione generale per gli ordinamenti
scolastici, la valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema
nazionale di istruzione  sara'  reso  noto  l'elenco  degli  Istituti
scolastici incaricati di provvedere alla  tenuta  dei  verbali  degli
esami,  che  saranno  loro  inviati  a  cura  dei  presidenti   delle
commissioni  esaminatrici,  al  fine  di  renderli  disponibili   per
eventuali successivi adempimenti. 
    2. Gli Istituti  scolastici  di  cui  al  comma  1  provvederanno
altresi' alla conservazione dei  fascicoli  cartacei  dei  candidati,
ricevuti da parte del collegio nazionale e  provvederanno  alla  loro
conservazione unitamente a tutti gli atti  relativi  all'espletamento
degli  esami,  al  fine  di  renderli  disponibili   per   eventuali,
successivi adempimenti. 
    3. E' compito degli Istituti di cui  al  comma  1  rilasciare  il
certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente
gli esami. 
    4. Eventuali modifiche dell'elenco degli Istituti scolastici,  di
cui al comma 1, da apportare per sopravvenute esigenze, saranno  rese
note ai presidenti delle commissioni  esaminatrici  costituite  nella
regione sede degli Istituti scolastici interessati.