Art. 8 Adempimenti degli Istituti scolastici 1. Con comunicazione della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione sara' reso noto l'elenco degli Istituti scolastici incaricati di provvedere alla tenuta dei verbali degli esami, che saranno loro inviati a cura dei presidenti delle commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti. 2. Gli Istituti scolastici di cui al comma 1 provvederanno altresi' alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte del collegio nazionale e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all'espletamento degli esami, al fine di renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti. 3. E' compito degli Istituti di cui al comma 1 rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente gli esami. 4. Eventuali modifiche dell'elenco degli Istituti scolastici, di cui al comma 1, da apportare per sopravvenute esigenze, saranno rese note ai presidenti delle commissioni esaminatrici costituite nella regione sede degli Istituti scolastici interessati.