Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1.  Alla  sessione  d'esame  sono  ammessi  i  candidati   periti
industriali  in  possesso  del  diploma  di   istruzione   secondaria
superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturita'
tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art.  1  della  legge  2
febbraio  1990,  n.  17,  conseguito  presso  un  istituto   statale,
paritario o legalmente riconosciuto oppure in  possesso  del  diploma
afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 che, alla data di presentazione
della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso  decreto
del Presidente della Repubblica, ovvero, sussistendone i presupposti,
secondo le modalita' di cui al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e  delle
finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalita' di  svolgimento
del tirocinio  di  cui  alla  presente  lettera  A  si  osserva,  per
l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto
mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato  entro
il 15 agosto 2012 il tirocinio  secondo  le  tipologie  di  cui  alle
successive lettere B, C, D  ed  E,  di  cui  al  presente  comma.  Lo
svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che,
pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal
previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo  termine  (diciotto
mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate  fra  gli  ordini  o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria  o
con gli enti che svolgono attivita'  di  formazione  professionale  o
tecnica superiore ai sensi dell'art.  6,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo  le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, un periodo  di
pratica biennale durante il quale il  praticante  perito  industriale
abbia  collaborato  all'espletamento  di  pratiche  rientranti  nelle
competenze professionali della specializzazione relativa al  diploma,
presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che
eserciti l'attivita' nel settore della specializzazione  relativa  al
diploma  del  praticante  o  in  un  settore  affine,  iscritti   nei
rispettivi albi professionali  da  almeno  un  quinquennio  ai  sensi
dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 2  febbraio  1990,  n.  17;  il
periodo di pratica si considera completato per i  soggetti  che,  pur
non  avendo  completato  il  loro  tirocinio  nella  misura  biennale
prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012,  abbiano
maturato il nuovo termine (diciotto  mesi),  introdotto  con  effetto
retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 137/2012; 
      D - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  un  periodo
biennale di formazione e lavoro con contratto a norma di legge e  con
mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma presso un
perito industriale, un ingegnere o altro professionista che  eserciti
l'attivita' nel settore della specializzazione  relativa  al  diploma
del praticante o in un settore affine, iscritti nei  rispettivi  albi
professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, commi  3
e 4, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; il periodo di  formazione  e
lavoro si considera completato per i soggetti  che,  pur  non  avendo
completato il periodo nella misura biennale prevista  dal  previgente
ordinamento entro il  15  agosto  2012,  abbiano  maturato  il  nuovo
termine  (diciotto  mesi),  introdotto  con  effetto  retroattivo  ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
137/2012; 
      E - abbiano completato, entro la  data  prevista  per  la  loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19  novembre  1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta  a  fini  speciali,  istituita  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  finalizzata  al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17; 
      F - abbiano prestato, entro il 15 agosto 2012, per  almeno  tre
anni, attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno  studio
tecnico professionale, con mansioni  proprie  della  specializzazione
relativa al diploma; il periodo di attivita' tecnico  subordinata  si
considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il
periodo nella misura triennale prevista  dal  previgente  ordinamento
entro il 15 agosto 2012, abbiano maturato il nuovo termine  (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed  immediato  dall'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio
2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi  coerenti  con
le attivita' libero professionali previste  dalla  sezione  dell'albo
cui si ha titolo  ad  accedere.  I  collegi  provinciali  dei  periti
industriali  e  dei  periti   industriali   laureati   accertano   la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati; 
      H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del  presente  articolo,  del  diploma  rilasciato  dagli  Istituti
tecnici superiori - I.T.S. - di  cui  al  Capo  II  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25  gennaio  2008,  purche'  il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio  di  sei
mesi coerente con le attivita' libero  professionali  previste  dalla
sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. I collegi provinciali
dei periti industriali e dei periti industriali laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esame  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
periti industriali laureati in possesso di uno dei seguenti titoli: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  Tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e  alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009; 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esame, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e  non  oltre  il  giorno  antecedente  la  prova  d'esame.  Il
collegio, effettuate  le  verifiche  di  competenza,  provvedera'  ad
inviare in tempo utile alle commissioni  d'esame  il  certificato  di
compiuta pratica.