Art. 6 
 
Modalita' di presentazione della domanda  di  ammissione -  termine -
                             esclusioni 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª   Serie
speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione alla  sessione
d'esame, unitamente ai documenti di cui all'art.  5,  al collegio  di
appartenenza,  il  quale  provvedera'   agli   adempimenti   previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    2. Le  domande  devono  pervenire  al  collegio  di  appartenenza
secondo una delle seguenti modalita': 
      a. tramite Posta elettronica  certificata -  PEC  (fa  fede  la
stampa che documenta l'inoltro della pec); 
      b. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione). 
    2. Non sono ammessi alla prova d'esame i  candidati  che  abbiano
spedito la domanda di  ammissione  corredata  dai  documenti  di  cui
all'art. 5 oltre il termine di scadenza stabilito  quale  ne  sia  la
causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. 
    3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    4.  A  norma  dell'art.  12  del   regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti  prescritti  per  l'ammissione  alla  sessione  d'esame   e
vigilano  sul  regolare  svolgimento  delle  prove.   Qualora   venga
accertata la mancanza o  la  irregolare  documentazione  di  uno  dei
requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in
cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative
ai doveri dei  candidati  durante  lo  svolgimento  della  prova,  le
commissioni  esaminatrici  dispongono,  con  provvedimento  motivato,
l'annullamento della prova e  l'esclusione  degli  interessati  dagli
esami.