Art. 7 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande, entro e non oltre i successivi quaranta  giorni,  i  collegi
provinciali o territoriali verificano la  regolarita'  delle  domande
ricevute  ed  utilmente   prodotte   e,   compiuto   ogni   opportuno
accertamento di competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione e
del merito,  esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it -: 
      a) il numero dei candidati in possesso dei requisiti,  ai  fini
della determinazione del numero delle  commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia
pervenuta alcuna domanda; 
      b) un unico elenco nominativo, in ordine alfabetico e numerico,
dei candidati ammessi a sostenere  la  prova  d'esame,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero dell'istruzione  e  del  merito  di  provvedere  alla  loro
assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a  formare  detti
elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000),   delle   dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle  domande,  con  riferimento,  in
particolare, sia all'iscrizione nel registro dei  praticanti  sia  al
possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera  b)  vengono  indicati,
per ciascun candidato: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il titolo di studio; 
      d) il requisito di ammissione posseduto, di cui all'art. 2,  da
indicare con la lettera corrispondente. 
    3. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera b) vanno indicati anche
i nominativi dei candidati con  requisiti  di  ammissione  ancora  in
corso di maturazione, a fianco dei quali deve essere apposta anche la
dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista  di
acquisizione che, ai sensi dell'art. 2, non puo' essere successiva al
giorno antecedente la prova d'esame. 
    4. In calce all'elenco di cui al comma 1, lettera  b),  datato  e
sottoscritto dal Presidente del  collegio,  deve  essere  apposta  da
parte  di  quest'ultimo  attestazione  di  avvenuta  verifica   della
regolarita'  delle  domande  ricevute  e  di   compimento   di   ogni
accertamento di competenza. 
    5. Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma 1, lettera  b)
deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'istruzione e
del merito per gli adempimenti di competenza, tramite le modalita' di
cui al comma 1. 
    6. Ogni collegio/Ordine territoriale, il giorno dell'insediamento
della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione  degli
eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per
via  telematica,  ai  Presidenti  ed  agli  altri  componenti   della
commissione, ai  fini  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'ammissione agli esami stessi.