Art. 11 
 
           Titoli di preferenza, formazione, approvazione 
                  e pubblicazione della graduatoria 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando  per  ciascun  candidato  la
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  la  votazione
conseguita nel colloquio. 
    2. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. 
    3. Con apposito provvedimento, riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati  i
vincitori  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 
    4. Di tale provvedimento e' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - ed e' pubblicato sul portale  della  Corte  dei
conti di cui all'art. 4, comma 3, del presente bando. 
    5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  4
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo  scritto
per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine  di  decorrenza
per eventuali impugnative. 
    6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite  pubblicazione
sul sito istituzionale alla voce «Amministrazione trasparente - bandi
di concorso» le sedi da ricoprire.