Art. 11 Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sommando per ciascun candidato la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nel colloquio. 2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. 3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 4. Di tale provvedimento e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed e' pubblicato sul portale della Corte dei conti di cui all'art. 4, comma 3, del presente bando. 5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine di decorrenza per eventuali impugnative. 6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, l'amministrazione rendera' note, tramite pubblicazione sul sito istituzionale alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» le sedi da ricoprire.