Art. 12 Assegnazione dei posti ai vincitori 1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare in ordine di preferenza le amministrazioni e tutte le sedi disponibili di cui al comma 6 dell'art. 11. 2. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli di preferenza nell'assegnazione della sede, previsti dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono farne espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo. 3. L'assegnazione presso l'amministrazione prescelta avverra' sulla base dei posti messi a concorso, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso di quanto previsto dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si procedera' all'assegnazione d'ufficio. 4. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.