Art. 12 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
    1. I vincitori del concorso  saranno  invitati  a  comunicare  in
ordine di preferenza le amministrazioni e tutte le  sedi  disponibili
di cui al comma 6 dell'art. 11. 
    2.  I  vincitori  che  intendessero  avvalersi  dei   titoli   di
preferenza nell'assegnazione della sede, previsti dagli articoli  21,
comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  devono
farne espressa dichiarazione contestualmente  alla  comunicazione  di
cui al comma 1, allegando la documentazione comprovante  il  possesso
del titolo. 
    3. L'assegnazione  presso  l'amministrazione  prescelta  avverra'
sulla base dei posti messi a concorso, tenendo conto delle preferenze
espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso  di
quanto previsto dagli articoli 21, comma 1,  e  33,  comma  5,  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. In  caso  di  omessa  o  insufficiente
indicazione delle preferenze  relative  alle  sedi  di  servizio,  si
procedera' all'assegnazione d'ufficio. 
    4. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella  sede
di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.