Art. 2 Requisiti minimi di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) laurea in ingegneria informatica, ovvero il possesso di uno dei titoli afferenti alle seguenti classi di laurea: laurea magistrale in fisica (LM-17); laurea magistrale in informatica (LM-18); laurea magistrale in ingegneria informatica (LM-32); laurea magistrale in matematica (LM-40); laurea magistrale in metodologie informatiche per le discipline umanistiche (LM-43); laurea magistrale in modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44); laurea magistrale in sicurezza informatica (LM-66); laurea magistrale in scienze statistiche (LM-82); laurea magistrale in scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83); laurea magistrale in tecniche e metodi per la societa' dell'informazione (LM-91); laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM-29); laurea magistrale in ingegneria gestionale (LM-31); laurea magistrale in data science (LM-91); laurea in ingegneria dell'informazione (L-08); laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30); laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31); laurea in scienze matematiche (L-35); laurea in statistica (L-41), ovvero il possesso di laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento (previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999) equiparato alle nuove classi delle lauree specialistiche (decreto ministeriale n. 509 del 1999) e magistrali (decreto ministeriale n. 270 del 2004) secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233. I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea sono ammessi a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il/la candidato/a dovra' dimostrare l'equivalenza stessa mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce. Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle prove di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovra' dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it d) idoneita' alla mansione da svolgere. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; e) qualita' morali e condotta incensurabile; f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; h) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 2. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.