Art. 2 
 
                   Requisiti minimi di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) laurea in ingegneria informatica, ovvero il possesso di  uno
dei titoli afferenti alle seguenti classi di laurea: 
        laurea magistrale in fisica (LM-17); 
        laurea magistrale in informatica (LM-18); 
        laurea magistrale in ingegneria informatica (LM-32); 
        laurea magistrale in matematica (LM-40); 
        laurea  magistrale  in  metodologie   informatiche   per   le
discipline umanistiche (LM-43); 
        laurea  magistrale  in  modellistica  matematico-fisica   per
l'ingegneria (LM-44); 
        laurea magistrale in sicurezza informatica (LM-66); 
        laurea magistrale in scienze statistiche (LM-82); 
        laurea  magistrale  in  scienze  statistiche   attuariali   e
finanziarie (LM-83); 
        laurea magistrale  in  tecniche  e  metodi  per  la  societa'
dell'informazione (LM-91); 
        laurea  magistrale  in  ingegneria  delle   telecomunicazioni
(LM-27); 
        laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM-29); 
        laurea magistrale in ingegneria gestionale (LM-31); 
        laurea magistrale in data science (LM-91); 
        laurea in ingegneria dell'informazione (L-08); 
        laurea in scienze e tecnologie fisiche (L-30); 
        laurea in scienze e tecnologie informatiche (L-31); 
        laurea in scienze matematiche (L-35); 
        laurea in statistica (L-41), 
      ovvero il possesso di  laurea  specialistica  (LS)  ex  decreto
ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea  (DL)  del  vecchio
ordinamento (previgente al decreto  ministeriale  n.  509  del  1999)
equiparato alle nuove classi  delle  lauree  specialistiche  (decreto
ministeriale n. 509 del 1999) e magistrali (decreto  ministeriale  n.
270 del 2004) secondo il decreto interministeriale del 9 luglio  2009
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233. 
    I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio  rilasciati
da un Paese dell'Unione europea sono ammessi a  partecipare  ove  gli
stessi  siano  stati  equiparati  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Nel  caso  in  cui  il  titolo
conseguito  all'estero  sia  stato  riconosciuto  equivalente,  il/la
candidato/a   dovra'   dimostrare   l'equivalenza   stessa   mediante
l'indicazione degli  estremi  del  provvedimento  che  la  riconosce.
Qualora l'equivalenza del  titolo  straniero  non  sia  stata  ancora
dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle  prove
di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001. In questo  caso  il/la  candidato/a  dovra'
dimostrare l'avvio della procedura  indicando  gli  estremi  relativi
all'avvenuta presentazione  della  richiesta  di  riconoscimento.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
      d) idoneita' alla mansione da  svolgere.  L'amministrazione  ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i  vincitori  del
concorso; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabile; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
della vigente normativa contrattuale, per averlo conseguito a seguito
della  presentazione  di  documenti  falsi  o  viziati  da   nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi  fraudolenti,  ai  sensi  dell'art.
127, primo comma, lettera d),  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e  dei  Contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari
comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali con sentenza  passata  in
giudicato per reati che costituiscono un  impedimento  all'assunzione
presso una pubblica amministrazione. 
    2.  L'amministrazione  si   riserva   di   provvedere   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.