Art. 6 Cause di esclusione 1. Sono esclusi i candidati che: a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 1; b) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle indicate nell'art. 4; c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti dall'art. 2; d) non hanno provveduto al pagamento del contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso secondo i termini e le modalita' prescritte dall'art. 4, comma 9; e) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati sono ammessi a partecipare con riserva alle prove concorsuali.