Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice  del  concorso  e'  nominata,  con
successivo decreto, dal segretario generale della Corte dei conti. 
    2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita  da  un
magistrato della Corte dei conti che la presiede e da due  componenti
esperti nelle materie  oggetto  del  concorso.  La  commissione  puo'
essere integrata da un componente esperto in lingua  inglese.  Svolge
le funzioni di segretario un funzionario della Corte dei conti. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.