Art. 7 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata, con successivo decreto, dal segretario generale della Corte dei conti. 2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita da un magistrato della Corte dei conti che la presiede e da due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso. La commissione puo' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Corte dei conti. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.