Art. 8 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  e  in  una  prova
orale, eventualmente precedute da una preselezione, e  vertono  sulle
materie indicate nell'art. 9. 
    2. Ove il numero delle domande sia  superiore  a  300,  le  prove
d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie
di quesiti a risposta multipla, di logica e comprensione  del  testo,
oltre che sugli argomenti riguardanti le materie oggetto delle  prove
scritte e orali. 
    3. Per l'espletamento della prova  preselettiva,  da  effettuarsi
con  l'ausilio  di  sistemi  computerizzati,  l'amministrazione  puo'
avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5.  Sono  esonerati  dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104. 
    6. L'archivio dei quesiti dal quale  saranno  sorteggiati  quelli
oggetto della prova preselettiva sara' validato dalla commissione del
concorso. 
    7.  Nel  giorno  fissato   per   lo   svolgimento   della   prova
preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione  dei  quiz  da
somministrare  ai  candidati.  Ove  la  prova  preselettiva   dovesse
articolarsi   su   piu'   giornate,   la    commissione    procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 
    8. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la  consultazione
di alcun testo. 
    9.  Gli  elaborati  scritti  consegnati  dai  candidati   saranno
custoditi in busta  sigillata.  Le  operazioni  di  correzione  e  di
abbinamento saranno effettuate alla presenza della commissione  e  di
candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo; 
    10.  Con  avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  n.
66 del 1º settembre 2023 e' reso noto il diario della eventuale prova
preselettiva, e delle prove scritte, comprensivo di giorno, ora, sede
e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di  notifica
a tutti gli effetti. 
    11. Sono ammessi alle prove scritte i candidati  che,  effettuata
la preselezione, risultino collocati in  graduatoria  entro  i  primi
centoventi posti. I candidati classificatisi al centoventesimo  posto
con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. 
    12. L'elenco dei candidati che supereranno la prova  preselettiva
e' pubblicato sul sito istituzionale  della  Corte  dei  conti.  Tale
pubblicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  ai  fini
dell'ammissione alle prove scritte. 
    13. Il punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
determinazione del punteggio complessivo.