Art. 8 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale, eventualmente precedute da una preselezione, e vertono sulle materie indicate nell'art. 9. 2. Ove il numero delle domande sia superiore a 300, le prove d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, di logica e comprensione del testo, oltre che sugli argomenti riguardanti le materie oggetto delle prove scritte e orali. 3. Per l'espletamento della prova preselettiva, da effettuarsi con l'ausilio di sistemi computerizzati, l'amministrazione puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. 4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 5. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. L'archivio dei quesiti dal quale saranno sorteggiati quelli oggetto della prova preselettiva sara' validato dalla commissione del concorso. 7. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz da somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su piu' giornate, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 8. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la consultazione di alcun testo. 9. Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno custoditi in busta sigillata. Le operazioni di correzione e di abbinamento saranno effettuate alla presenza della commissione e di candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo; 10. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 1º settembre 2023 e' reso noto il diario della eventuale prova preselettiva, e delle prove scritte, comprensivo di giorno, ora, sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 11. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risultino collocati in graduatoria entro i primi centoventi posti. I candidati classificatisi al centoventesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. 12. L'elenco dei candidati che supereranno la prova preselettiva e' pubblicato sul sito istituzionale della Corte dei conti. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 13. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo.