Art. 3 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 45  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°
anno; 
      c) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado.  Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia  stato  conseguito  all'estero,
esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove  sia  stato
equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della  normativa
vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento  di  disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione; 
      g) patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e
con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti; 
      h) il possesso del Certificato  di  Abilitazione  Professionale
(CAP) di tipo KB, ovvero il possesso della  Carta  di  Qualificazione
del Conducente (CQC) richiesta per l'autotrasporto di persone, ovvero
un'esperienza di lavoro  documentata  di  almeno  ventiquattro  mesi,
anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni  come  conducente  di
autoveicoli per trasporto di persone delle forze  di  polizia  e  dei
corpi militari. 
    2. Ai sensi  dell'articolo  52,  comma  3,  del  Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora  a  carico
dei  vincitori  risultino  sentenze  definitive  di  condanna,  o  di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b).