Art. 9 Graduatorie finali 1. Sono formate quattro graduatorie finali, distinte per profilo. Per ogni graduatoria, il punteggio complessivo di ciascun candidato e' costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. 2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova orale facoltativa. 3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio di concorso. 4. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto, a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.