Art. 9 
 
                         Graduatorie finali 
 
    1. Sono formate quattro graduatorie finali, distinte per profilo.
Per ogni graduatoria, il punteggio complessivo di  ciascun  candidato
e' costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove  scritte
e il punteggio della prova orale. 
    2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della  prova
orale facoltativa. 
    3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    4. Nella formazione delle graduatorie finali si  tiene  conto,  a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 3,
comma 1. A tal fine, i candidati  ammessi  alla  prova  orale  devono
presentare i documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano
luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno  in  cui
hanno inizio le prove orali.