IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39
recante attuazione  della  direttiva  n.  2006/43/CE,  relativa  alle
revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti  consolidati  e
successive modifiche e integrazioni, che modifica  le  direttive  nn.
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE; 
    Visti i decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  n.
145 del 20 giugno 2012 e n. 146  del  25  giugno  2012,  adottati  in
attuazione degli articoli 2, 3, 6 e  7  del  decreto  legislativo  27
gennaio   2010,   n.   39,   recante   attuazione   della   direttiva
n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive  nn.  78/660/CEE  e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE; 
    Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
    Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,  lettera
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  26  giugno
2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato -  Ispettorato  generale  di  finanza,  la  competenza  a
svolgere i compiti attribuiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze dal  decreto  legislativo  n.  39  del  2010  in  materia  di
revisione legale dei conti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,  concernente  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modifiche ed  integrazioni,  concernente  il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e  successive
modifiche ed integrazioni concernente il codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto, in particolare, il decreto ministeriale del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 19 gennaio 2016, n. 16, concernente il «Regolamento di attuazione
della disciplina legislativa dell'esame  di  idoneita'  professionale
per  l'abilitazione  all'esercizio  della  revisione  legale»,   come
modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2023, n. 71; 
    Ritenuto di dover indire per l'anno 2023 la  sessione  dell'esame
di idoneita' per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale; 
    Acquisita  la  preventiva  intesa  all'indizione  dell'esame   in
discorso da parte del Ministero  della  giustizia  con  nota  del  27
luglio 2023, prot. n. 0159207; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
          Esame di idoneita' professionale revisione legale 
 
 
    1. E' indetta una sessione d'esame di idoneita' professionale per
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 
    2. Con successivo avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  n.
80 del 20 ottobre 2023, almeno trenta giorni prima della prima  prova
scritta, verra' data comunicazione della data, dell'ora e della  sede
in cui le prove avranno luogo. Tale  comunicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno
ricevuto alcuna comunicazione di esclusione  dalla  prova  di  esame,
entro  il  termine  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  sono  tenuti  a
presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e
nell'ora indicati.