IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e successive modifiche e integrazioni, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE; Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive nn. 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE; Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze; Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto, in particolare, il decreto ministeriale del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 gennaio 2016, n. 16, concernente il «Regolamento di attuazione della disciplina legislativa dell'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale», come modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2023, n. 71; Ritenuto di dover indire per l'anno 2023 la sessione dell'esame di idoneita' per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale; Acquisita la preventiva intesa all'indizione dell'esame in discorso da parte del Ministero della giustizia con nota del 27 luglio 2023, prot. n. 0159207; Decreta: Art. 1 Esame di idoneita' professionale revisione legale 1. E' indetta una sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 80 del 20 ottobre 2023, almeno trenta giorni prima della prima prova scritta, verra' data comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le prove avranno luogo. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame, entro il termine di cui all'art. 4, comma 3, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.