Art. 4 Termini e modalita' 1. I requisiti di ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine indicato all'art. 2 del presente bando, nonche' le domande incomplete o irregolari, ovvero prive della documentazione richiesta dall'art. 3. 3. La Commissione esaminatrice verifica la regolarita' delle domande di ammissione. I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto all'esonero parziale richiesto riceveranno apposita comunicazione per mezzo PEC. L'elenco degli ammessi e' depositato almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove presso la segreteria della Commissione e pubblicati sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it 4. La Commissione esaminatrice puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura dell'esame, ove venga accertata, anche a campione, la mancanza dei requisiti. Qualora, anche a seguito del superamento delle prove d'esame, si accerti la mancanza dei requisiti di ammissione alla prova di idoneita' professionale, l'Amministrazione si riserva di non ammettere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali o di disporne la cancellazione. 5. I candidati disabili devono dichiarare di essere portatori di handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio della domanda cartacea, i medesimi dovranno trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti, la certificazione medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art. 2, comma 2, del presente bando. 6. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame attraverso idoneo documento di identita' personale in corso di validita'. Il candidato che non sia in possesso di idoneo documento di identita' e della ricevuta di iscrizione di cui all'art. 2, comma 2, non e' ammesso allo svolgimento delle prove. 7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati e preventivamente autorizzati dalla commissione, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che i candidati presenteranno prima dell'inizio delle prove scritte, curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita del candidato cui si riferiscono. Non e' ammessa la consultazione dei principi professionali di riferimento, ove non contenuti in testi legislativi ufficiali.