Art. 5 
 
 
                         Programma di esame 
 
 
    1. L'esame consiste in tre prove  scritte  ed  una  prova  orale,
secondo le seguenti modalita': 
      a) la prima prova scritta consiste  nella  risoluzione  di  tre
quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe  e  verte,
nell'insieme, su tutte le materie di seguito indicate: 
        contabilita' generale; 
        contabilita' analitica e di gestione; 
        disciplina  del  bilancio  di  esercizio   e   del   bilancio
consolidato; 
        principi contabili nazionali e internazionali; 
        analisi finanziaria; 
        informatica e sistemi operativi; 
        economia politica, aziendale e finanziaria; 
        principi fondamentali di gestione finanziaria; 
        matematica e statistica; 
      b) la seconda prova scritta consiste nella risoluzione  di  tre
quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe  e  verte,
nell'insieme, su tutte le materie di seguito indicate: 
        diritto civile e commerciale; 
        diritto societario; 
        diritto fallimentare; 
        diritto tributario; 
        diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      c) la terza prova scritta  comprende  un  quesito  a  contenuto
pratico attinente le materie di seguito indicate: 
        gestione del rischio e controllo interno; 
        principi di revisione nazionali e internazionali; 
        disciplina della revisione legale; 
        deontologia professionale e indipendenza; 
        tecnica professionale della revisione. 
    2. Le prove scritte di cui al comma  1,  si  svolgeranno  in  due
giornate di esame. La prima giornata di  esame  sara'  dedicata  alle
prove di cui al  comma  1,  lettere  a)  e  b)  per  le  quali  sara'
assegnato, per ciascuna di esse, un tempo massimo di due  ore.  Nella
seconda giornata di esame si svolgera' la prova di cui  al  comma  1,
lettera c) per la cui risoluzione sara' assegnato un tempo massimo di
tre ore. 
    3. La prova orale  vertera'  sulle  materie,  scelte  tra  quelle
indicate nell'art. 1,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  del  19
gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma
restando la disciplina degli esoneri di cui all'art.  11  del  citato
decreto.