Art. 6 
 
 
        Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame 
 
 
    1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che  hanno  ottenuto
un punteggio pari o  superiore  a  diciotto  trentesimi  di  voto  in
ciascuna prova scritta. Per la valutazione  degli  elaborati  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) si terra' conto della media  dei
voti  riportati  in  ciascun  quesito.  L'elenco  degli  ammessi   e'
sottoscritto dal presidente e dal segretario ed e' depositato  presso
la segreteria della commissione esaminatrice. 
    2. Ai candidati ammessi alla prova orale e'  data  comunicazione,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso  per  la
presentazione alla prova orale e' recapitato al candidato, presso uno
dei  contatti  indicati  nel  modulo  di  domanda  di  ammissione   e
preferibilmente a mezzo PEC, almeno trenta giorni  prima  della  data
fissata per la prova stessa. 
    3. Le prove orali si svolgono  in  un'aula  aperta  al  pubblico,
ovvero  in  videoconferenza  attraverso   l'utilizzo   di   strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione  di  soluzioni
tecniche   che    assicurino    la    pubblicita'    della    stessa,
l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita' e ferma restando la presenza, presso la sede
della  prova  di  esame,  del  segretario  della  commissione  e  del
candidato da esaminare. La prova orale completa non puo' avere durata
superiore a sessanta minuti. 
    4. Al termine di ciascuna  prova  orale  la  commissione  d'esame
delibera  la  votazione  da  assegnare  al  candidato,  che   ottiene
l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno  trentesimi  di  voto.  Del
voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al
termine della prova. 
    5. Al termine della  sessione  d'esame  la  Commissione  pubblica
l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di  coloro  che  hanno
superato  l'esame  con  il  voto  complessivamente  riportato.  Detto
elenco, a firma del presidente e del segretario, e' depositato presso
la segreteria della Commissione esaminatrice e  pubblicato  sul  sito
della revisione legale - https://www.revisionelegale.mef.gov.it