Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta secondo quanto previsto dall'art. 45, primo comma, lettera a), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345. Con il medesimo decreto sono nominati membri supplenti, per la sostituzione dei membri elettivi, nel caso di impedimento rilevante, e del segretario nel caso di assenza o impedimento. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari che nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per referendario della Corte dei conti. Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi per referendario della Corte dei conti. 2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla commissione con l'intervento, ove occorra, a supporto della commissione, di un esperto delle lingue indicate dai candidati, professore o lettore nelle Universita'.