Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con  successivo
decreto, e' composta secondo  quanto  previsto  dall'art.  45,  primo
comma, lettera a), del regolamento per la carriera  e  la  disciplina
del personale della Corte dei conti, approvato con regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della  legge  20
dicembre 1961, n. 1345. Con il medesimo decreto sono nominati  membri
supplenti, per la sostituzione  dei  membri  elettivi,  nel  caso  di
impedimento rilevante,  e  del  segretario  nel  caso  di  assenza  o
impedimento. 
    Non possono  essere  nominati  componenti  della  commissione  di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari  che
nei dieci anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo  e  in
qualsiasi modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione  al
concorso per referendario della Corte dei conti. 
    Non possono essere nominati coloro che abbiano fatto parte  della
commissione in uno degli ultimi tre concorsi per  referendario  della
Corte dei conti. 
    2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,   a   supporto   della
commissione, di un  esperto  delle  lingue  indicate  dai  candidati,
professore o lettore nelle Universita'.