Art. 7 
 
                             Graduatorie 
 
    Il punteggio complessivo  delle  persone  idonee  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nella  prova  scritta  e  nella
prova orale. 
    Per ottenere l'idoneita'  e'  necessario  conseguire  i  punteggi
minimi previsti per le prove di cui all'art. 5. 
    Le Commissioni formano le graduatorie di merito seguendo l'ordine
decrescente di punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia approva le graduatorie finali sulla base  delle
graduatorie di merito; qualora piu' persone risultino in posizione di
ex  aequo,  viene  data   preferenza   al   genere   femminile   meno
rappresentato in relazione ai profili ricercati nel presente bando e,
in subordine, alla persona piu' giovane. 
    La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di  mancata
presa di servizio da parte delle persone  classificate  in  posizione
utile all'assunzione, si riserva  la  facolta'  di  coprire  i  posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  le
graduatorie  finali  entro  tre  anni  dalla   rispettiva   data   di
approvazione. 
    Le graduatorie finali delle  persone  classificate  in  posizione
utile all'assunzione vengono pubblicate sul sito internet della Banca
d'Italia www.bancaditalia.it  Tale  pubblicazione  assume  valore  di
notifica a  ogni  effetto  di  legge.  Per  tutelare  la  privacy,  i
nominativi delle persone idonee, classificate in posizione non  utile
all'assunzione, verranno pubblicati solo in caso  di  utilizzo  delle
graduatorie, ai sensi del comma precedente.