Art. 9 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
    Le  persone  classificate  in  posizione   utile   all'assunzione
dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora  non  abbiano  gia'
provveduto nella domanda on-line - un indirizzo di Posta  elettronica
certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto  di  legge,
le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina  e  assegnazione
ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC  e'
indispensabile per avviare il procedimento di assunzione. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione delle persone  utilmente
classificate che non abbiano tenuto comportamenti  incompatibili  con
le funzioni  da  svolgere  nell'Istituto  e  siano  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 1. Esse sono nominate in prova come: 
      esperto - profilo tecnico  al I  livello  stipendiale,  per  il
concorso di cui alla lettera A; 
      esperto - profilo tecnico al II  livello  stipendiale,  per  il
concorso di cui alla lettera B; 
      assistente - profilo tecnico,  per  il  concorso  di  cui  alla
lettera C. 
    Al termine del periodo di prova della  durata  di  sei  mesi,  se
riconosciute idonee, le persone nominate conseguono la conferma della
nomina con la stessa decorrenza di quella in prova;  nell'ipotesi  di
esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,  per  una  sola
volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    Le persone nominate in prova devono prendere servizio  presso  la
sede di lavoro  cui  sono  assegnate  entro  il  termine  comunicato;
eventuali proroghe del termine sono concesse  solo  per  giustificati
motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina  o,  in  mancanza  di
giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono
dalla nomina. 
    Per il concorso di cui alla lettera C, le  persone  nominate  non
possono avanzare domanda di trasferimento prima che  siano  trascorsi
tre  anni  di   permanenza   nella   residenza   assegnata   all'atto
dell'assunzione.