Art. 8 Prove scritte 1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 500° posto. Il predetto numero di 500 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'. 2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in conformita' all'articolo 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 13. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 3. Le prove scritte sono due: a) la prima prova consiste nella risposta a un questionario, composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui due concernenti Elementi di diritto costituzionale; uno concernente Elementi di diritto parlamentare e uno concernente la Storia d'Italia dal 1861 ad oggi. Il tempo a disposizione e' di tre ore; b) la seconda prova consiste nella risposta a un questionario, composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui uno concernente la materia Sicurezza nei luoghi di lavoro; uno concernente la materia Prevenzione incendi; uno concernente la materia Primo soccorso e uno concernente Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale. Il tempo a disposizione e' di tre ore. 4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da quattro quesiti e li sottopone al sorteggio dei candidati. 5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.