Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che,  in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il 500° posto. Il predetto numero di 500  ammessi  puo'  essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile dell'elenco di idoneita'. 
    2.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove   scritte   e'
pubblicato nell'applicazione di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  in
conformita' all'articolo 12, comma 2.  La  pubblicazione  dell'elenco
degli ammessi alle prove scritte costituisce  notifica  a  tutti  gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai
sensi dell'articolo 13. La  mancata  presenza  del  candidato,  anche
soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno,  nell'ora  e
nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    3. Le prove scritte sono due: 
      a) la prima prova consiste nella risposta  a  un  questionario,
composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui due concernenti
Elementi di  diritto  costituzionale;  uno  concernente  Elementi  di
diritto parlamentare e uno concernente la Storia d'Italia dal 1861 ad
oggi. Il tempo a disposizione e' di tre ore; 
      b) la seconda prova consiste nella risposta a un  questionario,
composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui uno concernente
la materia Sicurezza nei luoghi di lavoro; uno concernente la materia
Prevenzione incendi; uno concernente la materia Primo soccorso e  uno
concernente Elementi di cerimoniale nazionale  e  internazionale.  Il
tempo a disposizione e' di tre ore. 
    4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei  quali  composto
da quattro quesiti e li sottopone al sorteggio dei candidati. 
    5. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    6. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.