Art. 9 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo  4,  comma  1,  in  conformita'
all'articolo 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli  ammessi
alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data
di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il  termine  di  trenta
giorni  per  la  proposizione   di   eventuali   ricorsi   ai   sensi
dell'articolo 13. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie di cui all'allegato A, Parte  III.  La  prova
orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione  di
un breve testo scritto in lingua, che  costituisce  la  base  per  il
colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. I candidati possono  sostenere  una  prova  orale  facoltativa
sulla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera tra quelle indicate
nell'allegato A, Parte II. La prova orale facoltativa consiste  nella
lettura e nella traduzione di un breve  testo  scritto  nella  lingua
prescelta, che costituisce la  base  per  il  colloquio.  Alla  prova
facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,20. 
    5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua  straniera,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    6. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova  orale  e  nell'eventuale  prova   facoltativa.   L'elenco   e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1.