Art. 11 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  costituito  dalla  media  tra  il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. 
    2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della  prova
orale facoltativa. 
    3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti  di  cui  all'articolo  2,  nonche',  a  parita'  di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A
tal fine, i candidati ammessi alla prova orale  devono  presentare  i
documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano  luogo  alla
preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio
le prove orali.