Art. 2 
 
 
                          Riserva di posti 
 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di posti  pari  ad  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
    2. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati appartenente al quarto livello, che abbia maturato  in  tale
livello almeno cinque anni di anzianita', e' riservato, altresi',  un
numero  di  posti  pari  ad  un  quinto  delle  assunzioni   di   cui
all'articolo 1  per  coloro  che  risultino  idonei  e  riportino  un
punteggio  finale  almeno  pari  alla  media  dei   punteggi   finali
conseguiti dagli idonei.