Art. 8 
 
 
                           Prova selettiva 
 
 
    1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla
e  a  correzione  informatizzata,  concernenti  le  materie  di   cui
all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. 
    2. Per lo svolgimento della  prova  selettiva  i  candidati  sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato  dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. 
    3. La prova selettiva e' valutata partendo da  base  60,  con  la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima  e  di  0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova
selettiva e' comunicato agli interessati  mediante  pubblicazione  di
elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Il tempo  a
disposizione e' determinato dalla  Commissione  esaminatrice  di  cui
all'articolo 12.