Art. 9 Prove scritte 1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 250° posto. Il predetto numero di 250 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita', nonche' i candidati ammessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7. 2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, in conformita' all'articolo 13, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 3. Le prove scritte sono quattro: a) elaborato di diritto costituzionale. Il tempo a disposizione e' di quattro ore; b) elaborato di diritto e procedura parlamentare. Il tempo a disposizione e' di quattro ore; c) elaborato di diritto civile ovvero di politica economica, secondo la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il tempo a disposizione e' di quattro ore; d) elaborato di storia d'Italia dal 1861 ad oggi. Il tempo a disposizione e' di quattro ore. 4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie oggetto delle prove di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 e le sottopone al sorteggio dei candidati. 5. Per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice puo' stabilire che le stesse siano redatte mediante l'utilizzo di programmi di videoscrittura. 6. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 7. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.