Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che,  in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il 250° posto. Il predetto numero di 250  ammessi  puo'  essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile dell'elenco di idoneita', nonche' i candidati ammessi  ai
sensi dell'articolo 5, comma 7. 
    2.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove   scritte   e'
pubblicato nell'applicazione di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  in
conformita' all'articolo 13, comma 2.  La  pubblicazione  dell'elenco
degli ammessi alle prove scritte costituisce  notifica  a  tutti  gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai
sensi dell'articolo 14. La  mancata  presenza  del  candidato,  anche
soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno,  nell'ora  e
nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    3. Le prove scritte sono quattro: 
      a) elaborato di diritto costituzionale. Il tempo a disposizione
e' di quattro ore; 
      b) elaborato di diritto e procedura parlamentare.  Il  tempo  a
disposizione e' di quattro ore; 
      c) elaborato di diritto civile ovvero  di  politica  economica,
secondo la scelta di ciascun candidato dopo il  sorteggio  delle  due
tracce. Il tempo a disposizione e' di quattro ore; 
      d) elaborato di storia d'Italia dal 1861 ad oggi.  Il  tempo  a
disposizione e' di quattro ore. 
    4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie  oggetto
delle prove di cui alle lettere a), b), c) e d)  del  comma  3  e  le
sottopone al sorteggio dei candidati. 
    5.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice puo' stabilire che  le  stesse  siano  redatte  mediante
l'utilizzo di programmi di videoscrittura. 
    6. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    7. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.