Art. 10 
 
               Ammissione ai corsi e documenti di rito 
 
    1.  I  candidati  che  saranno  dichiarati  vincitori  e  avranno
ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine  di  trenta
giorni dalla data di ricezione  della  comunicazione  in  tal  senso,
sotto pena di decadenza, far pervenire all'Opificio delle pietre dure
conferma   scritta   di   accettazione   dell'ammissione   al   corso
quinquennale accompagnata dai seguenti documenti: 
      a) una fototessera nel formato 4×5 cm; 
      b) copia del documento di identita' indicante il cognome  e  il
nome, il luogo e la data di nascita e la residenza; 
      c)  copia  conforme  all'originale  del  titolo  di  studio   o
autocertificazione della copia dell'originale in proprio possesso  ai
sensi di legge. 
    I concorrenti con cittadinanza extracomunitaria dovranno allegare
alla lettera di accettazione, oltre la documentazione  summenzionata,
anche i seguenti documenti: 
      a) dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  attestante  il
possesso del permesso di soggiorno in corso di validita'; 
      b) certificato di nascita; 
      c) certificato di cittadinanza; 
      d)  documento  che  comprovi  la  buona  condotta  secondo   le
disposizioni dei rispettivi Stati. 
    I documenti di cui alle lettere b), c) e d),  conformemente  alla
circolare congiunta Ministero Interni - Pubblica amministrazione,  n.
3  del  2012,  devono  essere  prodotti  dai  Paesi  di  provenienza,
legalizzati e tradotti all'estero nei termini di legge. 
    I documenti di cui alle lettere  c)  e  d)  devono  essere  stati
rilasciati in data non anteriore a sei mesi  rispetto  alla  data  di
comunicazione dell'ammissione. 
    Il possesso del permesso di soggiorno,  rilasciato  dagli  organi
competenti, e' condizione indispensabile affinche'  i  candidati  con
cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati
dell'Unione europea possano essere ammessi a frequentare il corso.