Art. 5 
 
Pratiche per l'ammissione al  concorso  dei  candidati  cittadini  di
              Stati non appartenenti all'Unione europea 
 
    1. Per  l'ammissione  al  concorso  i  cittadini  non  comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati  dal
bando, secondo quanto stabilito dall'art. 4. 
    2. Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che  hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno: 
      a) tradurre il titolo di studio, di cui  alla  lettera  a)  del
comma  1  dell'art.  3,   conseguito   all'estero,   legalizzarlo   e
dichiararne il valore «in loco», indicando gli  anni  complessivi  di
scolarita' necessari per il suo conseguimento; 
      b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia,  all'inoltro  della  documentazione  di  cui  al   punto   a)
direttamente all'Opificio delle pietre  dure  di  Firenze,  entro  il
termine di sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed  esami»  o,  per  i  candidati  non  ancora  in
possesso del titolo di studio, alla  data  di  scadenza  dei  termini
della presentazione della domanda di ammissione, entro  l'inizio  dei
corsi. Fara' fede la data di  protocollo  di  partenza  delle  citate
rappresentanze diplomatiche.