Art. 9 Graduatoria 1. Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame. A parita' di punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito l'idoneita' in precedenti concorsi banditi dalle Scuole di restauro accreditate, come previsto dal decreto legislativo n. 42/2004, art. 29, commi 8 e 9. Permanendo la parita' precede in graduatoria il candidato piu' giovane. Se uno o piu' candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa puo' essere consentita agli idonei per scorrimento secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima. 2. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi (tre) per l'attivazione di un PFP, l'Istituto si riserva di non attivare il corso stesso. 3. La graduatoria verra' pubblicata sul sito ufficiale dell'Istituto, affissa all'albo dell'OPD e trasmessa per gli adempimenti di competenza, alla Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura.