Art. 9 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente
della votazione complessiva risultante  dalla  somma  aritmetica  dei
punteggi  conseguiti  nelle  singole  prove  d'esame.  A  parita'  di
punteggio precede nella graduatoria il candidato che abbia conseguito
l'idoneita' in precedenti concorsi banditi dalle Scuole  di  restauro
accreditate, come previsto dal decreto legislativo n.  42/2004,  art.
29, commi 8 e 9. Permanendo la  parita'  precede  in  graduatoria  il
candidato piu' giovane. Se uno o piu' candidati vincitori  rinunciano
all'ammissione,  questa  puo'  essere  consentita  agli  idonei   per
scorrimento secondo l'ordine di graduatoria  e  fino  all'esaurimento
della medesima. 
    2. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di allievi  (tre)
per l'attivazione di un PFP, l'Istituto si riserva di non attivare il
corso stesso. 
    3.  La  graduatoria  verra'   pubblicata   sul   sito   ufficiale
dell'Istituto,  affissa  all'albo  dell'OPD  e  trasmessa   per   gli
adempimenti  di  competenza,  alla  Direzione  generale   educazione,
ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura.