Art. 3 
 
 
    Le eventuali istanze di ricusazione  verso  il  nuovo  componente
della commissione giudicatrice da parte dei candidati  devono  essere
presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta  giorni  dalla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del presente decreto. Decorso tale termine, e comunque  dopo
l'insediamento  della  commissione,  non  sono  ammesse  istanze   di
ricusazione dei commissari.