Art. 3 Le eventuali istanze di ricusazione verso il nuovo componente della commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.