Art. 2 
 
    Dal giorno successivo alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente decreto rettorale decorre il termine di trenta
giorni previsto dall'art. 9, del decreto legge  21  aprile  1995,  n.
120, convertito  con  legge  n.  236  del  21  giugno  1995,  per  la
presentazione al  Rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di  ricusazione  del  commissario  subentrato.  Decorso  tale
termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione  non  sono
ammesse istanze di ricusazione del commissario di che trattasi. 
    Il presente provvedimento  viene  registrato  ed  inserito  nella
raccolta dei decreti di questo Ateneo ed inviato al Poligrafico dello
Stato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
      Chieti, 16 dicembre 2011 
 
                                               Il rettore: Cuccurullo