Art. 9 
 
 
                   Preferenza a parita' di merito 
 
 
    I concorrenti che abbiano superato la prova orale,  dovranno  far
pervenire, a questo Ateneo, entro il  termine  perentorio  di  giorni
quindici, decorrenti dal giorno  in  cui  hanno  sostenuto  la  prova
orale, i documenti attestanti il  possesso  di  eventuali  titoli  di
preferenza e/o precedenza, a parita' di  valutazione,  gia'  indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda di ammissione alla selezione. 
    I documenti attestanti il possesso dei titoli  di  preferenza,  a
parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda,  possono  essere
prodotti in originale o  in  copia  autenticata  dichiarata  conforme
all'originale ai sensi dell'art.  47  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000.  In  alternativa,  ai  sensi
dell'art.  46  del  sopra  citato  decreto   del   Presidente   della
Repubblica, per tutti i documenti  sotto  elencati,  sara'  possibile
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione. Resta salva, in
quest'ultimo caso la possibilita' per l'amministrazione di  procedere
ad   idonei   controlli   sulla   veridicita'   delle   dichiarazioni
sostitutive. 
    Si fa presente, altresi', che le dichiarazioni  mendaci  o  false
sono punibili ai sensi del codice penale e delle  leggi  speciali  in
materia e nei  casi  piu'  gravi  possono  comportare  l'interdizione
temporanea dai pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai
benefici eventualmente conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla
base della dichiarazione non veritiera. 
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 
      1) gli insigniti di medaglie al valore militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati e invalidi per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli di mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma
9, della legge n. 191/1998.