Art. 7 
 
 
                     Documenti di riconoscimento 
 
 
    Per essere ammessi a sostenere  le  prove  d'esame,  i  candidati
dovranno  essere  muniti   di   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento: 
      carta d'identita' o passaporto o tessera postale o porto d'armi
o patente automobilistica; 
      fotografia recente, applicata su carta da bollo, con  la  firma
dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio; 
      tessera personale di riconoscimento rilasciata da una  pubblica
amministrazione. 
    I suddetti documenti non devono essere scaduti  per  decorso  del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.