Art. 7 Documenti di riconoscimento Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita' o passaporto o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica; fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio; tessera personale di riconoscimento rilasciata da una pubblica amministrazione. I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di validita' previsto per ciascuno di essi.