Art. 10 
 
 
    Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. 
 
 
                     Requisiti e riconoscimento 
 
 
    1. Coloro che, in possesso del diploma di cui  all'art.  1  della
legge 21/02/1991, n° 54,  intendano  far  valere  lo  svolgimento  di
attivita'  tecnico-agricola  alle  dipendenze  di  datori  di  lavoro
pubblici  e  privati  per  l'ammissione  all'esame  di   abilitazione
all'esercizio  della  professione,  devono  rivolgere   al   Collegio
provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono  domanda  per  il
riconoscimento dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 
    2. L'attivita' di titolare di impresa agricola  e'  equiparata  a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali  e
specifiche, a patto che  la  stessa  sia  dimostrata  tramite  valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale. 
      
    La presente Ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
      Roma, 4 aprile 2012 
      
 
                                       Il direttore generale: Palumbo 
 
                     *************************** 
 
    Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai
candidati, raccolti dal Ministero dell' Istruzione,  dell'Universita'
e della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A),  sono  utilizzati
per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti  gli
esami di abilitazione  di  cui  trattasi.  Gli  interessati  hanno  i
correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.