Art. 10 Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento 1. Coloro che, in possesso del diploma di cui all'art. 1 della legge 21/02/1991, n° 54, intendano far valere lo svolgimento di attivita' tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale. La presente Ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 aprile 2012 Il direttore generale: Palumbo *************************** Trattamento dei dati personali: Si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali forniti dai candidati, raccolti dal Ministero dell' Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca - Roma (viale Trastevere, n. 76/A), sono utilizzati per le necessarie finalita' di gestione delle procedure inerenti gli esami di abilitazione di cui trattasi. Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.