Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  di   Perito   agrario
conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario  statale,  paritario  o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano: 
    A - completato il tirocinio ai sensi della legge n° 27/2012, art.
9, comma 6, presso un Perito agrario o un Dottore in Scienze  agrarie
o forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali  da  almeno  un
quinquennio; 
    B - completato un  periodo  non  superiore  a  diciotto  mesi  di
attivita' tecnico-agricola subordinata, anche  al  di  fuori  di  uno
studio professionale; 
    C - svolto attivita' di titolare di impresa agricola,  nei  tempi
previsti dalla legge n° 27 del 24/03/2012; 
    D - frequentato,  con  esito  positivo,  corsi  di  istruzione  e
formazione tecnica  superiore,  della  durata  di  quattro  semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita' libero professionali previste dall'Albo (art. 55, comma  3,
Decreto del Presidente  della  Repubblica  n°  328/2001).  I  Collegi
provinciali dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati  accertano
la sussistenza della detta coerenza, da valutare in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i  candidati  in
possesso, alla data del giorno precedente a quello  di  inizio  delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: 
    A - diplomi universitari  triennali,  di  cui  alla  tabella  'C'
allegata (art. 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n°
328/2001 e relativa tabella 'A'); 
    B - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui  alla
tabella 'D' allegata (art. 55, commi 1 e 2,  Decreto  del  Presidente
della Repubblica n° 328/2001). 
    3. Il tirocinio puo' essere stato svolto  in  tutto  o  in  parte
durante  il  corso  degli  studi  secondo  modalita'   stabilite   in
convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita',  gli
Istituti di istruzione secondaria o gli Enti che  svolgono  attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore  (art.  6,  comma  1,
Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001).