Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, abbiano: A - completato il tirocinio ai sensi della legge n° 27/2012, art. 9, comma 6, presso un Perito agrario o un Dottore in Scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio; B - completato un periodo non superiore a diciotto mesi di attivita' tecnico-agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale; C - svolto attivita' di titolare di impresa agricola, nei tempi previsti dalla legge n° 27 del 24/03/2012; D - frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'Albo (art. 55, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001). I Collegi provinciali dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame, di uno dei seguenti titoli: A - diplomi universitari triennali, di cui alla tabella 'C' allegata (art. 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001 e relativa tabella 'A'); B - lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla tabella 'D' allegata (art. 55, commi 1 e 2, Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001). 3. Il tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Universita', gli Istituti di istruzione secondaria o gli Enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1, Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001).