Art. 3 Sedi di esame 1. Sono sedi di esame gli Istituti Tecnici Agrari statali elencati nella tabella 'A' allegata alla presente Ordinanza. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. 2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu' Commissioni operanti nella medesima localita'. 3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella. 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.