Art. 3 
 
 
                            Sedi di esame 
 
 
    1. Sono  sedi  di  esame  gli  Istituti  Tecnici  Agrari  statali
elencati nella tabella 'A'  allegata  alla  presente  Ordinanza.  Gli
esami si svolgono in sede regionale o interregionale. 
    2.  Qualora  in  qualche  sede  di  esame  i  candidati  iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art.  9  del  regolamento,  possono  essere  costituite
Commissioni  per  candidati  provenienti  da  diverse  sedi  o   piu'
Commissioni operanti nella medesima localita'. 
    3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame  dovessero
risultare  inutilizzabili  per   motivi   contingenti,   ovvero   per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda  le  possibilita'  ricettive  dell'Istituto,
possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario,  anche
presso Istituti, della stessa o di altra  provincia,  non  menzionati
nella detta tabella. 
    4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso  ai  candidati  interessati  per  il
tramite dei Collegi presso  i  quali,  secondo  quanto  disposto  dal
successivo art. 4, sono presentate le domande.