Art. 4 
 
 
Domande  di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -Termine  -
                             Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione della presente  Ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4^ serie speciale, presentare, secondo quanto indicato al
comma successivo, domanda di ammissione  agli  esami,  unitamente  ai
documenti di rito  e  redatta  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
successivo art. 5, soltanto  all'Istituto,  indicato  nella  predetta
tabella 'A', ubicato nella Regione sede del  Collegio  competente  ad
attestare il possesso del requisito di ammissione. Per Valle  d'Aosta
e Liguria, Regioni prive di Istituti Tecnici Agrari statali, la  sede
d'esame e' quella del Piemonte. 
    2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico  dell'Istituto
Tecnico sede d'esame, dovranno, pero',  essere  inviate  al  Collegio
provinciale  di  appartenenza,  che  provvedera'   agli   adempimenti
previsti dall'art. 7 della presente O.M.. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
    a) a mezzo Raccomandata con avviso di  ricevimento  (fa  fede  il
timbro dell'Ufficio postale accettante); 
    b) a mano direttamente al Collegio competente, entro  il  termine
sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli
interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma
dell'incaricato  alla   ricezione   delle   istanze,   la   data   di
presentazione ed il numero di protocollo); 
    c)  tramite  PEC  (Posta  Elettronica  Certificata)  al  Collegio
competente, ove il Collegio stesso sia abilitato al  ricevimento  (fa
fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC). 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito  o
presentato la domanda con i documenti oltre il  termine  di  scadenza
stabilito, quale  ne  sia  la  causa,  e  coloro  i  quali  risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.