Art. 4 Domande di ammissione - Modalita' di presentazione -Termine - Esclusioni 1. I candidati devono, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale, presentare, secondo quanto indicato al comma successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, soltanto all'Istituto, indicato nella predetta tabella 'A', ubicato nella Regione sede del Collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione. Per Valle d'Aosta e Liguria, Regioni prive di Istituti Tecnici Agrari statali, la sede d'esame e' quella del Piemonte. 2. Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico sede d'esame, dovranno, pero', essere inviate al Collegio provinciale di appartenenza, che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente O.M.. Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': a) a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante); b) a mano direttamente al Collegio competente, entro il termine sopra indicato (fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo); c) tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al Collegio competente, ove il Collegio stesso sia abilitato al ricevimento (fa fede la stampa che documenta l'inoltro, in data utile, della PEC). 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2. 4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.