Art. 2 
  
  
    Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in  premessa  i  componenti
designati dalle Facolta', possono effettuare  la  prima  convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni.dalla data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 
    Nel corso della prima riunione la Commissione provvede a: 
      1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; 
      2. stabilire i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  dei
candidati; 
      3. prendere visione dell'elenco dei partecipanti ed inserire  a
verbale una dichiarazione dalla  quale  risulti  che  non  sussistono
situazioni di incompatibilita' tra di essi ed i concorrenti ai  sensi
degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.