Art. 2 Ai sensi dell'art. 8 del bando citato in premessa i componenti designati dalle Facolta', possono effettuare la prima convocazione della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni.dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Nel corso della prima riunione la Commissione provvede a: 1. eleggere il presidente e il segretario verbalizzante; 2. stabilire i criteri e le modalita' di valutazione dei candidati; 3. prendere visione dell'elenco dei partecipanti ed inserire a verbale una dichiarazione dalla quale risulti che non sussistono situazioni di incompatibilita' tra di essi ed i concorrenti ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.