Art. 4 

 

				 
                      Commissione giudicatrice 
                    e trasparenza amministrativa 

 

 
    La commissione esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art.  10
del regolamento in materia di accesso  all'impiego  e  mobilita'  del
personale tecnico-amministrativo. 
    La commissione e' tenuta a concludere  la  procedura  concorsuale
secondo  i  termini  stabiliti  dal  terzo  comma  dell'art.  12  del
sopracitato regolamento. 
    La commissione esaminatrice, alla prima  riunione,  stabilisce  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali al fine  di  assegnare  i  punteggi
attribuiti alle singole prove. 
    La commissione immediatamente prima dell'inizio della prova orale
determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle  materie
di esame. Tali quesiti  sono  proposti  a  ciascun  candidato  previa
estrazione a sorte. 
    I candidati hanno facolta' di esercitare il  diritto  di  accesso
agli atti del procedimento  concorsuale  ai  sensi  dell'art.  9  del
decreto rettorale n. 994 del 7 agosto 2000 «Regolamento di esecuzione
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000, con le modalita' ivi previste.