Art. 12 

 

				 
                               Recesso 

 

 
    Durante i primi due mesi di attivita' ciascuna delle  parti  puo'
recedere in  qualsiasi  momento  dal  contratto  senza  l'obbligo  di
preavviso ne' indennita' sostitutiva del preavviso. 
    Il  recesso  opera   dal   momento   della   comunicazione   alla
controparte. 
    Il recesso del dipartimento di  medicina  interna  e  specialita'
mediche deve essere motivato. 
    Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di  recesso
dal contratto, e' tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. 
    In caso di mancato preavviso l'amministrazione ha il  diritto  di
trattenere un importo corrispondente alla retribuzione  spettante  al
ricercatore per il periodo di preavviso non lavorato.