Art. 13 

 

				 
                 Ritiro di documenti e pubblicazioni 

 

 
    I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta e  a  proprie
spese,   alla   restituzione   da   parte   dell'Universita'    delle
pubblicazioni e  dei  documenti  presentati  decorso  il  termine  di
centocinquanta giorni  dal  decreto  di  approvazione  degli  atti  e
comunque non  oltre  6  mesi  dall'approvazione  degli  stessi.  Tale
restituzione sara' effettuata salvo eventuale  contenzioso  in  atto.
Decorso il termine di 6 mesi dalla  suddetta  data,  il  dipartimento
disporra' della documentazione  secondo  le  proprie  esigenze  senza
alcuna responsabilita' in merito alla conservazione del materiale.