Art. 3 

 

				 
                        Domanda di ammissione 

 

 
    Le  domande  di  partecipazione  alla  selezione  devono   essere
presentate  per  via  telematica  al  seguente  indirizzo  di   posta
elettronica personale-mism@uniroma1.it del dipartimento  di  medicina
interna  e  specialita'  mediche  entro  trenta  giorni  dalla   data
successiva il giorno di pubblicazione del presente bando. 
    Nella domanda di partecipazione i candidati debbono  indicare  un
indirizzo di  posta  elettronica  personale  al  quale  inviare  ogni
comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il  colloquio,  senza
che vi sia altro obbligo di avviso. Il  candidato  presenta  per  via
telematica il  curriculum  vitae  in  formato  standard  secondo  uno
schema-tipo approvato dal senato accademico  reperibile  al  seguente
indirizzo                     di                     postaelettronica
http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepe
rsonale/documenti/modulistica/fac-simile_curriculum_RTD.doc,    anche
differenziato   per   macro-area,   con   allegato   l'elenco   delle
pubblicazioni, e comunque indicando nella  domanda  le  pubblicazioni
scelte  dal  candidato  come  piu'  significative,   secondo   quanto
stabilito dal bando; le pubblicazioni scelte debbono  essere  inviate
in formato pdf oppure  inviate  per  posta  al  dipartimento  che  ha
promosso la  procedura  entro  i  termini  stabiliti  nel  bando.  Il
candidato puo' presentare ogni titolo da lui ritenuto utile  ai  fini
della valutazione, comprese lettere di presentazione, anche in lingua
straniera, redatte da studiosi italiani o stranieri. 
    Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta  al
primo giorno feriale utile. 
    Nella domanda di partecipazione il candidato,  pena  l'esclusione
dalla selezione, dovra' indicare: 
    1) cognome e nome; 
    2) data e luogo di nascita; 
    3) residenza; 
    4) codice fiscale (solo per i cittadini italiani); 
    5) la cittadinanza posseduta; 
    6) di essere iscritto nelle  liste  elettorali,  precisandone  il
comune e indicando eventualmente i  motivi  della  non  iscrizione  o
della cancellazione dalle medesime; i candidati  cittadini  di  Stati
esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti  civili  e  politici
negli  Stati  di  appartenenza  o  provenienza,  ovvero  del  mancato
godimento degli stessi; 
    7) se  cittadino  straniero,  di  godere  dei  diritti  civili  e
politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi
del mancato godimento; 
    8) di non aver mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne riportate indicando gli estremi delle  relative  sentenze  e
gli eventuali procedimenti penali pendenti; 
    9) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo
per i cittadini italiani); 
    10) di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente  rendimento  e
di non essere stato dichiarato decaduto da  un  impiego  statale,  ai
sensi  dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  (solo  per  i
cittadini italiani); 
    11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua  italiana  (solo
per cittadini stranieri). 
    Alla domanda devono essere allegati: 
    1) fotocopia di un  documento  di  riconoscimento  e  del  codice
fiscale; 
    2) curriculum dell'attivita' scientifico-professionale  datato  e
firmato; 
    3) titoli ritenuti utili ai fini  della  selezione  con  relativo
elenco datato e firmato; 
    4) pubblicazioni scientifiche gia' stampate alla data di scadenza
del bando,  con  relativo  elenco  numerato,  datato  e  firmato  con
l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice,
della data e del luogo di edizione  oppure  del  titolo,  del  numero
della raccolta o del volume e dell'anno di riferimento. 
    I titoli che  il  candidato  intende  presentare  debbono  essere
prodotti in originale o in copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
(allegato C). 
    Tutte le modalita' di  autocertificazione  fin  qui  previste  si
applicano  indistintamente  ai  cittadini  italiani  e  ai  cittadini
dell'Unione  europea  (art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 445/2000) secondo l'allegato B. 
    I cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia,  secondo  le
disposizioni del regolamento anagrafico della  popolazione  residente
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  n.  223/1989,
possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in
cui si  tratti  di  comprovare  stati,  fatti  e  qualita'  personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici  o  privati
italiani. 
    I certificati rilasciati dalle competenti autorita'  dello  Stato
di cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. 
    Agli atti e documenti redatti in lingua  straniera,  deve  essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
    Per le pubblicazioni stampate in Italia debbono essere  adempiuti
gli  obblighi  previsti   dall'art.   1   del   decreto   legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ovvero dagli articoli 6  e  7
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (in
vigore dal 2 settembre 2006). 
    L'assolvimento di tale obbligo deve essere certificato da  idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto  deposito,
oppure  da  autocertificazione  del  candidato   sotto   la   propria
responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. 
    Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e
il luogo della pubblicazione. 
    Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di  origine
e se diversa da quelle  appresso  indicate,  tradotte  in  una  delle
seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e  spagnolo.  I
testi tradotti devono essere presentati, unitamente  agli  originali,
in copia dattiloscritta resa conforme  all'originale  secondo  quanto
previsto dalla  normativa  vigente.  Tuttavia  per  le  procedure  di
valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche  e'  ammessa
la presentazione di pubblicazioni compilate nella  lingua  o  in  una
delle lingue per le quali e' bandita la procedura, anche  se  diverse
da quelle indicate nel comma precedente.