Art. 3 Domanda di ammissione Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica personale-mism@uniroma1.it del dipartimento di medicina interna e specialita' mediche entro trenta giorni dalla data successiva il giorno di pubblicazione del presente bando. Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio, senza che vi sia altro obbligo di avviso. Il candidato presenta per via telematica il curriculum vitae in formato standard secondo uno schema-tipo approvato dal senato accademico reperibile al seguente indirizzo di postaelettronica http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepe rsonale/documenti/modulistica/fac-simile_curriculum_RTD.doc, anche differenziato per macro-area, con allegato l'elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte dal candidato come piu' significative, secondo quanto stabilito dal bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf oppure inviate per posta al dipartimento che ha promosso la procedura entro i termini stabiliti nel bando. Il candidato puo' presentare ogni titolo da lui ritenuto utile ai fini della valutazione, comprese lettere di presentazione, anche in lingua straniera, redatte da studiosi italiani o stranieri. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. Nella domanda di partecipazione il candidato, pena l'esclusione dalla selezione, dovra' indicare: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) residenza; 4) codice fiscale (solo per i cittadini italiani); 5) la cittadinanza posseduta; 6) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune e indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero del mancato godimento degli stessi; 7) se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento; 8) di non aver mai riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti; 9) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani); 10) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (solo per i cittadini italiani); 11) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini stranieri). Alla domanda devono essere allegati: 1) fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 2) curriculum dell'attivita' scientifico-professionale datato e firmato; 3) titoli ritenuti utili ai fini della selezione con relativo elenco datato e firmato; 4) pubblicazioni scientifiche gia' stampate alla data di scadenza del bando, con relativo elenco numerato, datato e firmato con l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della raccolta o del volume e dell'anno di riferimento. I titoli che il candidato intende presentare debbono essere prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato C). Tutte le modalita' di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione europea (art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) secondo l'allegato B. I cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, possono utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Per le pubblicazioni stampate in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, ovvero dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (in vigore dal 2 settembre 2006). L'assolvimento di tale obbligo deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e se diversa da quelle appresso indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti devono essere presentati, unitamente agli originali, in copia dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tuttavia per le procedure di valutazione comparativa riguardanti materie linguistiche e' ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali e' bandita la procedura, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.