Art. 6 Conclusione dei lavori 1. La commissione dovra' concludere i suoi lavori entro due mesi dalla data del suo insediamento. Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto il Rettore o suo delegato puo' concedere una proroga, valutati i motivi di richiesta da parte della commissione, ovvero con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine congruo, per la conclusione dei lavori. 2. La commissione, al termine delle procedure di selezione pubblica dovra' indicare, previa valutazione comparativa, mediante attribuzione di un punteggio ai titoli, alla congruenza dell'attivita' scientifica con il settore scientifico-disciplinare a concorso ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione e a seguito della stessa, e mediante l'espressione di giudizi collegiali, il vincitore con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. 3. L'approvazione degli atti della selezione e' formalizzata,con provvedimento del direttore del dipartimento.