Art. 6 

 

				 
                       Conclusione dei lavori 

 

 
    1. La commissione dovra' concludere i suoi lavori entro due  mesi
dalla data del suo insediamento. 
    Qualora i lavori non  siano  conclusi  nel  termine  suddetto  il
Rettore o suo delegato puo' concedere una proroga, valutati i  motivi
di richiesta da parte della  commissione,  ovvero  con  provvedimento
motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo,  stabilendo  nel  contempo  un
nuovo termine congruo, per la conclusione dei lavori. 
    2. La  commissione,  al  termine  delle  procedure  di  selezione
pubblica dovra' indicare, previa  valutazione  comparativa,  mediante
attribuzione   di   un   punteggio   ai   titoli,   alla   congruenza
dell'attivita' scientifica con il settore scientifico-disciplinare  a
concorso ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate  dai  candidati
ammessi alla  discussione  e  a  seguito  della  stessa,  e  mediante
l'espressione di giudizi collegiali, il vincitore  con  deliberazione
assunta a maggioranza dei componenti. 
    3. L'approvazione degli atti della selezione e'  formalizzata,con
provvedimento del direttore del dipartimento.