Art. 9 

 

				 
                          Divieto di cumulo 

 

 
    Il contratto di cui al presente bando non e' cumulabile  ne'  con
analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie e/o strutture
scientifiche private, ne' con la borsa di dottorato di  ricerca,  ne'
con assegni o borse di ricerca post-lauream. 
    Per  le  attivita'  compatibili,  si  applica  la  normativa  dei
ricercatori  di  ruolo  confermati  a  tempo   pieno,   di   cui   al
decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge n. 158/1987.