Art. 9 Divieto di cumulo Il contratto di cui al presente bando non e' cumulabile ne' con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie e/o strutture scientifiche private, ne' con la borsa di dottorato di ricerca, ne' con assegni o borse di ricerca post-lauream. Per le attivita' compatibili, si applica la normativa dei ricercatori di ruolo confermati a tempo pieno, di cui al decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge n. 158/1987.